ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Nel caso l’associato sia un ETS verrà rappresentato dal proprio legale rappresentante ed avrà diritto ad un solo voto.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto delminimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
· essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
· essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
· esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
· prendere visione del rendiconto economico – finanziario,
· votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
· denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore
E il dovere di:
· rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
· versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
NB: La versione completa dello Statuto, può essere scaricata dal sito www.sintesiaps.it