Art. 10. - L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci sono così suddivisi: soci fondatori: le persone fisiche che hanno dato luogo all’Associazione; soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Art. 11. - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Consiglio direttivo. La domanda dei minori d’età deve essere sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Art. 12. - I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota periodica che sarà fissata d’anno in anno dall’Assemblea, che avrà pure la facoltà di fissare una quota d’ammissione e, in casi eccezionali, quote straordinarie. La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Incaricato della riscossione sarà il Consiglio Direttivo, il quale si avvarrà di una persona delegata a tale compito.
Art. 13. - I Soci hanno diritto: di partecipare alle Assemblee con voto deliberativo; di partecipare alle attività e/o manifestazioni dell’Associazione, sottoponendosi, di volta in volta, alle condizioni all’uopo stabilite dal Consiglio Direttivo; di essere eletti alle cariche sociali.
Art. 14. - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Art. 15. - I Soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, per esclusione, o per morte. In ogni caso, la quota o contributo associativo, con la qualifica di associato, non sono trasmissibili per atto “inter vivos” o “mortis causa”.
Art. 16. – Il recesso è ammesso su richiesta scritta dell’interessato con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Art. 17. – L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci interdetti, inabilitati o falliti; di quelli che svolgono attività contraria agli interessi dell’Associazione o che non osservano le disposizioni del Consiglio stesso o dell’Assemblea oppure si rendano responsabili di gravi inadempienze nelle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ovvero siano morosi. L’esclusione è altresì pronunziata nei confronti dei Soci o che si trovino nell’impossibilità di rispettare gli impegni derivanti dalla sottoscrizione dello statuto o che turbino con il proprio comportamento il funzionamento della società, o che abusino dei diritti di associato o che, in qualche modo, danneggino moralmente o materialmente l’Associazione. Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, in prima istanza ad un’Assemblea convocata in sessione straordinaria. L’eventuale ulteriore ricorso è sottoposto al termine di decadenza di ogni sette.
Art. 18. – In caso di morte del Socio si applicano le disposizioni di legge in materia di Associazione senza fini di lucro e le norme del Codice Civile.
Art. 19. – Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non ha diritto di rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli versati per l’esercizio in corso e perde ogni eventuale diritto al fondo comune.