• Accordo di partnership

  • Data di esecuzione del contratto


  •  - -
  • Periodo di contabilità


  • ACCORDO

    A. I partner desiderano associarsi come partner negli affari.
    B. Il presente Contratto stabilisce i termini e le condizioni che regolano i Partner all'interno del Partenariato.

    IN CONSIDERAZIONE e come condizione per la stipula del presente Accordo da parte dei Partner e di altre considerazioni di valore, il cui ricevimento e la cui sufficienza sono riconosciute, le Parti del presente Accordo convengono quanto segue:

  • Articolo I.
    Creazione del partnership

    A. I partner desiderano associarsi come partner negli affari.
    B. Il presente Contratto stabilisce i termini e le condizioni che regolano i Partner all'interno del Partenariato.

    IN CONSIDERAZIONE e come condizione per la stipula del presente Accordo da parte dei Partner e di altre considerazioni di valore, il cui ricevimento e la cui sufficienza sono riconosciute, le Parti del presente Accordo convengono quanto segue:

  • Articolo II
    Nome della partnership

    Il nome della partnership sarà {nomeDella}.

  • Articolo III
    Scopo della partnership

    La Partnership è costituita per il seguente scopo:

    {scopoDella}

  • ARTICOLO IV
    Termine

    L'esistenza della partnership inizierà il {dataDi} e continuerà fino allo scioglimento di comune accordo o per effetto di legge.

  • ARTICOLO V
    Sede dell'attività

    La sede principale dell'Associazione sarà situata al seguente indirizzo o in un altro luogo che i Soci possono designare di volta in volta:

    {nomeDella20}

  • ARTICOLO VI
    Contributi in conto capitale

    Il capitale della partnership iniziale sarà $ {capitaleSociale} ({capitaleDi}). Ciascuno dei soci contribuisce al capitale dell'Associazione, in contanti, proprietà o servizi nel valore concordato, come segue:

    Nome del partnerContributoValore di contribuzione
    {nomeDel9}{descrizioneDel34}{valoreDel36}
    {nomeDel20}{descrizioneDel}{valoreDel}

    Tutti i contributi in conto capitale sono definitivi a meno che tutti i partner non diano il consenso scritto al ritiro.

  • Articolo VII
    Interesse e proprietà

    L'interesse di proprietà dei partner nella partnership sarà il seguente:

    Nome del partnerInteresse di proprietà
     {nomeDel}{percentualeDi}%
     {nomeDel9}{percentualeDi45}%
  • Articolo VIII
    Profitti e perdite

    Fatte salve le altre disposizioni del presente Contratto, i profitti e le perdite netti dell'Associazione, sia a fini contabili che fiscali, matureranno e saranno sostenuti dai Partner in parti uguali (la "Distribuzione di profitti e perdite"). I profitti e le perdite saranno contabilizzati da un contabile da determinare per l'Associazione. Se un partner non ha un saldo attivo nel suo conto dei redditi, le perdite saranno addebitate al suo conto capitale.

    (i partner determineranno l'utile e la perdita netti della partnership
    e gli stessi saranno divisi nella stessa proporzione dei contributi al capitale. I partner,

  • Articolo IX
    Voto

    Gli affari della società di persone saranno determinati a maggioranza dei voti, con voti espressi nella stessa percentuale dei contributi in conto capitale.

  • Articolo X
    Contabilità

    I libri contabili delle transazioni della società di persone devono essere conservati presso la sede principale delle attività della società di persone. I libri contabili della società di persone devono essere sempre disponibili per la consultazione da parte dei partner. Ciascun partner dovrà segnalare tempestivamente e accuratamente tutte le transazioni relative all'attività di partnership.

  • Articolo XI
    Libri

    I libri contabili della partnership saranno conservati presso la sede principale della partnership e saranno a completa disposizione di tutti i partner. I libri contabili saranno conservati in base all'anno fiscale, a partire dal {giornoDellinizio} di {meseDellinizio}, fino al {giornoDella} di {meseDella}, e saranno chiusi e bilanciati alla fine di ogni anno fiscale. Alla data di chiusura deve essere effettuato un audit.

  • Articolo XII
    Nuovi partner

    Il partenariato modificherà questo accordo per includere nuovi partner previo voto scritto e unanime di tutti i partner. Il nome dell'Associazione può essere modificato se un nuovo Partner viene aggiunto all'Associazione previo voto scritto e unanime di tutti i Partner.

  • Articolo XIII
    Gestione

    Ciascun socio ha il diritto di gestire gli affari della società di persone nel corso ordinario delle attività della società. Tuttavia, nessun partner ha l'autorità di:

    Confessare il giudizio contro la partnership;
    Prendere in prestito sul credito della società di persone o garantire i debiti di altri con il credito della società senza il consenso dei partner;
    Trasmettere sostanzialmente tutti i beni della partnership senza previa approvazione a strumenti.
    Gli affari quotidiani del partenariato saranno gestiti da un comitato direttivo, eletto dall'aggiornamento dei soci. Il comitato direttivo dovrà condurre gli affari della partnership e avrà l'autorità, con il suo voto di aiutato, di gestire tutte le attività della partnership, ad eccezione di quelle voci riservate ai soci nel loro insieme.

  • Articolo XIV
    Risoluzione

    Questa partnership terminerà in caso di morte, fallimento o incompetenza di qualsiasi partner. Quindi i restanti partner agiranno come fiduciari per i partner e concluderanno prontamente gli affari della partnership a meno che i restanti partner non convengano che continueranno l'attività della partnership.

  •  

    Articolo XV
    Morte

    Alla morte di uno dei partner, il partner superstite avrà il diritto di acquistare gli interessi del defunto nella società di persone o di terminare e liquidare l'attività di società. Se il partner superstite sceglie di acquistare l'interesse del defunto, dovrà notificare per iscritto tale elezione, entro tre mesi dalla morte del defunto, all'esecutore o all'amministratore del defunto, o, se al momento di tale elezione no è stato nominato un legale rappresentante, presso uno degli eredi legali conosciuti del defunto, all'ultimo indirizzo conosciuto di tale erede.

    Se il partner superstite sceglie di acquistare gli interessi del defunto nella partnership, il prezzo di acquisto sarà uguale al conto capitale del defunto alla data della sua morte più il conto dei redditi del defunto alla fine dell'anno fiscale precedente, aumentato dalla sua quota di utili di società o diminuita dalla sua quota di perdite di società per il periodo dall'inizio dell'anno fiscale in cui è avvenuta la sua morte fino alla fine del mese di calendario in cui è avvenuta la sua morte, e diminuita dai ritiri a carico del suo reddito conto durante tale periodo. Non si terrà conto dell'avviamento, del nome commerciale, dei brevetti o di altri beni immateriali, a meno che tali beni siano stati riflessi sui libri sociali immediatamente prima della morte del defunto; ma il superstite avrà comunque il diritto di utilizzare il nome commerciale della società di persone.

    Salvo quanto diversamente indicato nel presente documento, la procedura per la liquidazione e la distribuzione dei beni dell'attività di partnership sarà la stessa indicata nella sezione relativa alla RISOLUZIONE VOLONTARIA.

  • Articolo XVI
    Risoluzione volontaria

    La partnership può essere sciolta in qualsiasi momento previo accordo dei partner, nel qual caso i partner procederanno con ragionevole tempestività alla liquidazione dell'attività della partnership. Il nome della società sarà venduto con gli altri beni dell'azienda. I beni dell'attività di partnership devono essere utilizzati e distribuiti nel seguente ordine:

    1. pagare o provvedere al pagamento di tutte le passività della partnership e delle spese e obbligazioni di liquidazione;
    2. per pareggiare i conti dei redditi dei soci;
    3. scaricare il saldo dei conti dei redditi dei soci;
    4. per pareggiare i conti del capitale dei soci;
    5. e per saldare il saldo dei conti del capitale dei soci.
  • Articolo XVII
    Recesso volontario

    (a) Qualsiasi Partner avrà il diritto di recedere volontariamente dall'Associazione in qualsiasi momento, notificando il seguente ammontare di preavviso scritto ai restanti Partner entro 90 (novanta) giorni.

    (b) Il ritiro volontario di un Partner comporterà lo scioglimento dell'Associazione.

    (c) Un partner dissociato eserciterà il diritto di recesso solo in buona fede e agirà per ridurre al minimo qualsiasi danno presente o futuro arrecato ai restanti partner a seguito del ritiro.

  • Articolo XVIII
    Recesso involontario

     

    (a) Gli eventi che comportano il ritiro involontario di un Partner dall'Associazione includeranno ma non saranno limitati a: decesso di un Partner; Incapacità mentale del partner; Disabilità del partner che impedisce una ragionevole partecipazione al partenariato; Incompetenza del partner; violazione dei doveri fiduciari da parte di un partner; condanna penale di un partner; Espulsione di un partner; Operazione legale contro un partner; o qualsiasi atto o omissione di un Partner che si possa ragionevolmente prevedere possa screditare la reputazione aziendale o sociale dell'Associazione.

    (b) Il ritiro involontario di un Partner comporterà lo scioglimento dell'Associazione.

    (c) Un curatore fallimentare o una terza parte simile che può acquisire l'interesse di tale Partner dissociato nell'Associazione acquisirà solo i diritti e gli interessi economici di tale Partner e non acquisirà alcun altro diritto di tale Partner né sarà ammesso come Partner dell'Associazione o ha il diritto di esercitare eventuali interessi di gestione o di voto.

  • Articolo XIX
    Scioglimento del partenariato

    (a) Laddove lo scioglimento di un partner per qualsiasi motivo si traduca nello scioglimento dell'Associazione, l'Associazione procederà in modo ragionevole e tempestivo allo scioglimento dell'Associazione, pagando tutti i debiti prima di qualsiasi distribuzione del restante fondi. La valutazione e la distribuzione saranno determinate come descritto nella sezione Valutazione degli interessi del presente Contratto.

    (b) I restanti partner conservano il diritto di chiedere il risarcimento dei danni a un partner dissociato se la dissociazione è derivata da un atto doloso o criminale da parte del partner dissociato o se il partner dissociato ha violato il loro dovere fiduciario nei confronti dell'Associazione o ha violato il presente accordo o aveva agito in un modo che si poteva ragionevolmente prevedere per arrecare danno o danno all'Associazione o alla reputazione dell'Associazione.

     

     

  • Articolo XX
    Forza maggiore

    Un Partner sarà esente da responsabilità nei confronti dell'Associazione laddove al Partner sia impedito di eseguire i propri obblighi ai sensi del presente Accordo in tutto o in parte a causa di forza maggiore, come terremoto, tifone, inondazione, incendio e guerra o qualsiasi altro imprevisto e incontrollabile evento in cui il Partner ha comunicato la circostanza di detto evento a tutti gli altri Partner e ha intrapreso tutte le azioni appropriate per mitigare detto evento.

  • Articolo XXI
    Arbitrato

    Qualsiasi controversia o reclamo derivante da o relativo al presente Accordo, o la sua violazione, sarà risolto mediante arbitrato in conformità con le regole, quindi, dell'American Arbitration Association, e il giudizio sul lodo reso può essere inserito in qualsiasi tribunale competente in materia.

  • Articolo XXII
    Dovere di lealtà

    (a) Nessun Partner intraprenderà alcuna attività, impresa o transazione, direttamente o indirettamente, che potrebbe essere competitiva con l'attività dell'Associazione o che sarebbe in diretto conflitto di interessi dell'Associazione senza il consenso scritto unanime dell'Associazione partner rimanenti.

    (b) Ciascun Partner riconosce e accetta che qualsiasi attività, impresa o transazione con qualsiasi apparenza di conflitto di interessi deve essere completamente divulgata a tutti gli altri Partner.

    (c) Ogni Partner riconosce e accetta che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini di questa clausola sarà considerato un Recesso involontario del Partner offensivo e potrà essere trattato di conseguenza dai Partner rimanenti.

    (d) Ciascun Partner con il presente indennizza e mantiene indennizzato l'altro Partner in relazione a qualsiasi perdita, danno, costo, spesa e responsabilità che possa derivare da una violazione della presente clausola "Dovere di lealtà".

  • Articolo XXIII
    Atti proibiti

    (a) Nessun Partner può compiere alcun atto in violazione del presente Contratto.

    (b) Nessun Partner può consentire, intenzionalmente o meno, l'assegnazione dell'autorità espressa, implicita o apparente a una terza parte che non sia un Partner dell'Associazione.

    (c) Nessun Partner può ipotecare, cedere, gravare o addebitare l'interesse di tale Partner nell'Associazione (o in qualsiasi proprietà, attività o attività dell'Associazione) senza il previo consenso scritto degli altri Partner.

    (d) Nessun Partner può compiere alcun atto che renda impossibile lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione.

    (e) Nessun partner può confessare una sentenza contro l'Associazione.

    (f) Nessun Partner può divulgare a qualsiasi persona, o utilizzare in alcun modo, informazioni riservate dell'Associazione o dell'attività dell'Associazione, ad eccezione dello svolgimento dell'attività dell'Associazione.

    (g) Nessun Partner avrà il diritto o l'autorità di vincolare o obbligare l'Associazione in qualsiasi misura in relazione a qualsiasi questione al di fuori dello scopo previsto dell'Associazione.

    (h) Nessun partner può nominare o licenziare dipendenti, appaltatori o agenti se non previo consenso scritto degli altri partner.

    (i) Nessun partner può prestare denaro dell'Associazione o fornire credito per conto dell'Associazione, senza il previo consenso scritto degli altri Partner.

    (j) Nessun Partner può dare alcuna garanzia o promessa per il pagamento di denaro da parte dell'Associazione, salvo nel normale svolgimento dell'attività dell'Associazione o con il previo consenso scritto degli altri Partner.

    (k) Qualsiasi violazione degli Atti proibiti di cui sopra sarà considerata un ritiro involontario del Partner offensivo e potrà essere trattata di conseguenza dai Partner rimanenti.

    (l) I Partner si indennizzano a vicenda e si mantengono indennizzati a vicenda, in relazione a qualsiasi perdita, danno, costo, spesa e responsabilità che possa derivare da una violazione della presente clausola "Atti proibiti".

  • Articolo XXIV
    Moneta

    Gli importi finanziari di denaro descritti nel presente Contratto sono in {stipulazioneDi} se non diversamente specificato.

  • Articolo XXV
    Disposizioni varie

    (a) Il tempo è essenziale nel presente Accordo.

    (b) Il presente Contratto può essere eseguito in una o più copie, ciascuna delle quali sarà considerata un originale e tutte insieme costituiranno uno e lo stesso documento.

    (c) Se un qualsiasi termine, patto, condizione o disposizione del presente Contratto è ritenuto non valido, nullo o inapplicabile da un tribunale della giurisdizione competente, il presente Contratto sarà ritenuto modificato nella misura necessaria a rendere la disposizione altrimenti inapplicabile, e il resto dell'Accordo, valido e applicabile. È intenzione delle Parti che tale disposizione venga ridotta dal campo di applicazione della Corte solo nella misura ritenuta necessaria da tale Corte per rendere la disposizione ragionevole e applicabile e il resto delle disposizioni del presente Accordo non sarà in alcun modo influenzato, compromesso, o invalidato di conseguenza. Se un tribunale rifiuta di modificare il presente Accordo come previsto nel presente documento, l'invalidità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente Accordo non pregiudica la validità o l'applicabilità dei restanti termini e disposizioni, che devono essere applicati come se il termine o la disposizione incriminata non fosse stata inclusi nel presente Contratto.

    (d) Il presente Accordo contiene l'intero accordo tra le Parti. Tutti i negoziati e le intese sono stati inclusi nel presente Accordo. Dichiarazioni o dichiarazioni che possono essere state fatte da qualsiasi Parte del presente Accordo nelle fasi di negoziazione del presente Accordo possono in qualche modo essere incoerenti con questo Accordo scritto finale. Tutte queste dichiarazioni sono dichiarate prive di valore nel presente Contratto. Solo i termini scritti del presente Contratto vincoleranno le Parti.

    (e) Il presente Contratto ei termini e le condizioni contenuti nel presente Contratto si applicano e sono vincolanti per i successori, cessionari, esecutori, amministratori, beneficiari e rappresentanti del Partner.

    (f) Il presente Accordo non può essere modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto unanime di tutti i Partner.

    (g) Tutti i diritti, i rimedi e i vantaggi forniti dal presente Contratto saranno cumulativi e non saranno esclusivi di altri diritti, rimedi e vantaggi consentiti dalla legge.

    (h) Qualsiasi avviso da fornire ai sensi del presente Accordo dovrà essere in forma scritta e sarà inviato tramite posta prioritaria o aerea all'indirizzo della Parte interessata indicato all'inizio del presente Accordo. Gli avvisi inviati come sopra si considerano ricevuti 3 giorni lavorativi dopo il giorno di spedizione (nel caso di posta prioritaria interna), o 7 giorni lavorativi dopo la data di spedizione (nel caso di posta aerea). Per provare l'invio di un avviso sarà sufficiente provare che l'avviso è stato lasciato o che la busta contenente l'avviso è stata correttamente indirizzata e affissa, a seconda dei casi.

  • In fede di che le parti hanno firmato il presente Accordo.

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